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Legge 22 febbraio 1973, n. 27 · Legge 22 febbraio 1973, n. 27 — Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara

Legge 22 febbraio 1973, n. 27 Art. 30Concessione di un'indennita' una tantum

TITOLO III NORME GENERALI

In KraftAmtlicher Text

Ai titolari di pensioni dirette e di riversibilita' a carico della Gestione marittimi della Cassa nazionale di previdenza marinara liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1970 e di quelle assunte in carico dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti ai sensi dell' articolo 50 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, e' corrisposta, a carico della Cassa nazionale di previdenza marinara, un'indennita' una tantum di L. 40 mila, per le pensioni dirette, e di L. 30 mila per le pensioni di riversibilita'.