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Legge 22 febbraio 1973, n. 27 · Legge 22 febbraio 1973, n. 27 — Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara

Legge 22 febbraio 1973, n. 27 Art. 26Costituzione della posizione assicurativa nella Gestione marittimi per il personale di stato maggiore navigante che non consegua diritto a pensione a carico della Gestione speciale

TITOLO II GESTIONE SPECIALE

In KraftAmtlicher Text

A decorrere dal 4 gennaio 1973, il primo comma dell'articolo 79 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , e' sostituito dal seguente: "L'iscritto appartenente al personale di stato maggiore navigante, che cessi dal prestare servizio presso le societa' di cui al precedente articolo 58 senza aver conseguito il diritto a pensione a carico della Gestione speciale, ha facolta' di chiedere, presentando domanda entro il termine di un anno dalla data di cessazione dal servizio, il riconoscimento, ai fini del trattamento di pensione a carico della Gestione marittimi, dell'intero periodo di iscrizione alla Gestione speciale, alla pari, se trattasi di periodi di navigazione, ed in ragione di 3/5, se trattasi di periodi di lavoro a terra".