Legge 2 febbraio 1973, n. 12 Art. 9Prestazioni
Capo II PRESTAZIONI
Le prestazioni dell'ENASARCO consistono in: a) pensioni di vecchiaia; b) pensioni di invalidita'; c) pensioni ai superstiti. Ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni previdenziali, e della determinazione delle stesse, si intende: a) per "anzianita' contributiva" il numero degli anni coperti da contributi con riferimento all'anno per il quale i contributi sono stati versati; b) per "provvigioni liquidate" l'importo delle somme sul quale sono stati calcolati i contributi versati ai sensi dell'art. 6, con riferimento all'anno per il quale i contributi stessi sono stati versati; i contributi relativi a periodi inferiori all'anno si considerano afferenti ad anno intero. In caso di versamento minimo o volontario il valore delle "provvigioni liquidate" si determina moltiplicando il contributo minimo o volontario per l'inverso dell'aliquota contributiva complessiva in atto alla data del versamento. E' facolta' dell'ENASARCO richiedere, al fine di controllare l'esattezza del periodo denunciato e dei contributi versati, la presentazione degli originali dei conti-provvigione e dei mandati di agenzia o rappresentanza. I versamenti per i quali non sia possibile documentare il periodo di riferimento sono considerati come afferenti all'anno in cui sono stati versati.