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Legge 2 febbraio 1973, n. 12 · Legge 2 febbraio 1973, n. 12 — Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio

Legge 2 febbraio 1973, n. 12 Art. 4Modi di investimento

TITOLO I L'ENASARCO

In KraftAmtlicher Text

I fondi disponibili in relazione al versamento dei contributi di cui alla lettera a) dell'art. 3, o che si rendano disponibili in seguito a disinvestimenti, sono impiegati, secondo un piano determinato anno per anno e predisposto dal consiglio di amministrazione dell'ENASARCO secondo i criteri di cui all' art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , nelle seguenti forme: a) titoli di Stato o garantiti dallo Stato; b) annualita' dovute dallo Stato; c) cartelle o titoli equiparati degli Istituti esercenti il credito fondiario; d) depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidita'; e) mutui fruttiferi garantiti da ipoteche di primo grado; f) beni immobili liberamente disponibili; g) altre forme autorizzate dalla legge o dai Ministeri competenti su proposta del consiglio di amministrazione dell'ENASARCO.