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Legge 2 febbraio 1973, n. 12 · Legge 2 febbraio 1973, n. 12 — Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio

Legge 2 febbraio 1973, n. 12 Art. 19Pensione di reversibilita' ai superstiti

Capo II PRESTAZIONI

In KraftAmtlicher Text

Ai superstiti, indicati nell'articolo 20, dell'agente o del rappresentante di commercio pensionato per invalidita' o vecchiaia spetta una pensione di reversibilita' commisurata alle aliquote riportate nello stesso articolo 21 della pensione goduta dall'agente o dal rappresentante di commercio. Qualora successivamente al collocamento in pensione di vecchiaia dell'agente o del rappresentante di commercio sia stata istituita una nuova posizione assicurativa, la base per il computo della pensione di reversibilita' e' determinata dalla pensione in godimento aumentata del supplemento che sarebbe stato corrisposto all'agente e al rappresentante di commercio stessi ai sensi dell'articolo 12. La pensione di reversibilita' spettante cumulativamente ai superstiti non puo' essere comunque inferiore ai 15 quarantesimi del 70 per cento della media di cui al primo comma dell'articolo 10, o, in mancanza, della media di cui al secondo comma dell'articolo 10. E' applicabile per la pensione di reversibilita' ai superstiti quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 10 della presente legge per le pensioni di vecchiaia.