Legge 2 febbraio 1973, n. 12 Art. 1Natura giuridica e ordinamento
TITOLO I L'ENASARCO
L'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, gia' riconosciuto con regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305 , e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Lo statuto che fissa l'ordinamento dell'Ente puo' essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro a seguito di delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENASARCO ai sensi dell'art. 6, punto 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756 .