Legge 23 dicembre 1972, n. 920 Art. 8
I compiti della commissione di cui all'articolo precedente sono i seguenti: a) determinare le esigenze edilizie e funzionali dell'istituto universitario europeo tenendo conto, altresi', delle indicazioni che potra' fornire il Comitato preparatorio previsto dalla Convenzione istitutiva di detto Istituto universitario; b) stabilire se alla progettazione delle opere debba procedersi mediante pubblico concorso, anche di idee, o con affidamento diretto a liberi professionisti, proponendo in tale ultimo caso il progettista o i progettisti da incaricare; c) giudicare, in caso di concorso per la progettazione o di appalto concorso, dei progetti presentati; d) verificare, nella fase esecutiva, l'avanzamento dei lavori e delle forniture, segnalando eventuali ulteriori esigenze da soddisfare; e) assumere ogni altra iniziativa necessaria ai fini della migliore realizzazione del complesso. Per l'espletamento dei suoi compiti la commissione puo' conferire anche incarichi di studio o consulenza.