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Legge 18 dicembre 1972, n. 864 · Legge 18 dicembre 1972, n. 864 — Ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali firmati a Bruxelles il 23 novembre 1970 e degli atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia

Legge 18 dicembre 1972, n. 864 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Il Governo della Repubblica e' autorizzato, per la durata di quattro anni dall'entrata in vigore degli atti internazionali indicati nell'art. 1, ad emanare con decreti aventi valore di legge ordinaria, e secondo i principi direttivi contenuti negli atti suddetti, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli atti stessi.