Legge 18 dicembre 1972, n. 854 Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo per la riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio d'oliva, adottato a Ginevra il 7 marzo 1969.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo per la riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio d'oliva, adottato a Ginevra il 7 marzo 1969.