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Legge 15 dicembre 1972, n. 773 · Legge 15 dicembre 1972, n. 773 — Modificazioni al codice di procedura penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti

Legge 15 dicembre 1972, n. 773 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

L' articolo 386 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 386. - Trasmissione delle ordinanze di rinvio a giudizio. - Le ordinanze di rinvio a giudizio sono trasmesse, entro due giorni da quello in cui vennero depositate ai termini dell'articolo 151, alla cancelleria del giudice competente. Con le dette ordinanze sono trasmessi gli atti del procedimento e le cose sequestrate qualora non sia necessario custodirle altrove".