Legge 15 dicembre 1972, n. 773 Art. 10
Nel codice di procedura penale e in qualsiasi altra disposizione di legge le parole: "sentenza di rinvio a giudizio" sono sostituite dalle parole: "ordinanza di rinvio a giudizio".
Nel codice di procedura penale e in qualsiasi altra disposizione di legge le parole: "sentenza di rinvio a giudizio" sono sostituite dalle parole: "ordinanza di rinvio a giudizio".