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Legge 22 novembre 1972, n. 771 · Legge 22 novembre 1972, n. 771 — Istituzione di una seconda Universita' statale in Roma

Legge 22 novembre 1972, n. 771 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Il comitato tecnico-amministrativo di cui al primo comma dell'articolo 2 e' composto da cinque membri, nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentiti la I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, la regione del Lazio e il comune di Roma. I membri del comitato tecnico-amministrativo eleggono nel proprio seno un presidente, che ha la rappresentanza legale dell'universita' e da' esecuzione alle deliberazioni del comitato. - I membri del comitato dipendenti da pubbliche amministrazioni potranno essere collocati fuori ruolo anche in deroga alle vigenti disposizioni. Ai componenti del comitato tecnico-amministrativo compete un'indennita', che sara' fissata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro.