Legge 8 agosto 1972, n. 457 Art. 23
TITOLO II INTEGRAZIONE DEL SALARIO IN FAVORE DEI LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO
La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'ispettorato del lavoro, il quale si avvale, coordinandola con la propria, dell'attivita' di vigilanza esercitata dal servizio per i contributi agricoli unificati e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.