Legge 16 marzo 1972, n. 106 Art. 9
L'importo di lire 87.183.582.000 indicato nell' articolo 92 della legge 30 aprile 1971, n. 206 , e' ridotto a lire 82.830.872.000.
L'importo di lire 87.183.582.000 indicato nell' articolo 92 della legge 30 aprile 1971, n. 206 , e' ridotto a lire 82.830.872.000.