Legge 11 marzo 1972, n. 61 Art. 23
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1970 risultano stabiliti nelle seguenti somme: Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'eser- cizio finanziario 1970 (articolo 19) . . . . . L. 6.300.000 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21). . . . " 100.000 ------------------ Residui attivi al 31 dicembre 1970 . . . L. 6.400.000 ------------------