Legge 11 marzo 1972, n. 54 Art. 95
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell' articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1972, come appresso: sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . . . . n. 28 guardiamarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 52