Legge 11 marzo 1972, n. 54 Art. 32
(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)
Ai sensi dell' articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189 , il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1972, e' stabilito in 100.