Legge 11 marzo 1972, n. 54 Art. 112
(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)
Nei limiti dello stanziamento inscritto al capitolo n. 5131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1972, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e' autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con le modalita' fissate dall' articolo 2 della legge 30 giugno 1954, n. 358 .