Legge 11 marzo 1972, n. 118 Art. 8
TITOLO II RIPARTIZIONE TRA STATO E PROVINCIA DEL MATERIALE DELL'ARCHIVIO DI STATO DI BOLZANO
Ai fini del trasferimento degli archivi e dei documenti di cui all'elenco allegato, sono redatti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e d'intesa tra l'amministrazione archivistica dello Stato e la provincia di Bolzano, appositi inventari di consistenza. Gli inventari costituiscono titolo per la presa in consegna, da parte della provincia, del materiale in essi descritto.