Legge 17 dicembre 1971, n. 1157 Art. 2
Per il primo esercizio di applicazione della presente legge, le spese da porre a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, non dovranno essere superiori a quelle sostenute dalla azienda medesima per gli appalti in corso all'entrata in vigore della presente legge.