Legge 11 dicembre 1971, n. 1106 Art. 2
Alla maggiore spesa di lire 25.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge, rispettivamente, negli anni 1971 e 1972, si provvedera' mediante riduzione di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i corrispondenti esercizi finanziari. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.