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Legge 6 dicembre 1971, n. 1074 · Legge 6 dicembre 1971, n. 1074 — Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante

Legge 6 dicembre 1971, n. 1074 Art. 14

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Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche nei confronti degli istituti professionali di Stato preposti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione professionale dei ciechi a norma dell' articolo 32 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 . L'attestato conseguito nei corsi di formazione per insegnanti ed insegnanti tecnico-pratici di cui ai decreti 1 giugno 1970, n. 1399, e n. 1400, nonche' il diploma di abilitazione all'insegnamento ai ciechi di cui agli articoli 25 e 28 del citato decreto n. 1449 e all'articolo 5 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293 , hanno valore di abilitazione all'insegnamento presso istituti professionali di Stato per ciechi e ad insegnamenti tecnici, pratici e grafici in ogni altra scuola per minorati della vista. L'immissione in ruolo degli insegnanti incaricati avra' luogo, secondo apposite graduatorie nazionali permanenti, a norma di quanto stabilito dal precedente articolo.