Legge 6 dicembre 1971, n. 1057 Art. 2
La presente legge entra in vigore il giorno successive a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia dal 1 gennaio 1971.
La presente legge entra in vigore il giorno successive a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia dal 1 gennaio 1971.