Legge 6 dicembre 1971, n. 1036 Art. 4
E' prorogata al 30 giugno 1972, l'applicazione della addizionale straordinaria alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata, istituita con la legge 15 novembre 1964, n. 1162 , gia' prorogata con decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036 ; convertito con legge 15 gennaio 1968, n. 3 , ed ulteriormente prorogata con legge 12 dicembre 1969, n. 939 . ((1))
------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 25 maggio 1972, n. 202 , convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1972, n.321 ha disposto (con l'art.6, comma 1) che " Il termine del 30 giugno 1972, indicato nell' art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1036 , e' sostituito da quello del 31 dicembre 1972."