Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 Art. 53
TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE
Le spese per il funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, comprese quelle relative al personale di segreteria appartenente ai ruoli delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonche' quelle per i locali, il loro arredamento e la loro manutenzione sono a carico dello Stato e sono sostenute dai commissari del Governo della regione o dalle autorita' governative corrispondenti nelle regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta. Ai presidenti di sezione e ai consiglieri di Stato destinati a presiedere tribunali amministrativi regionali diversi da quello di Roma, nonche' ai segretari generali dei tribunali medesimi, spetta, per i primi sei mesi, l'indennita' di missione intera. Le spese di funzionamento dei tribunali amministrativi regionali gravano su un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.