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Legge 3 dicembre 1971, n. 1102 · Legge 3 dicembre 1971, n. 1102 — Nuove norme per lo sviluppo della montagna

Legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Art. 8Pubblica utilita' delle opere Opere private di interesse comune

TITOLO I ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

In KraftAmtlicher Text

Le opere da eseguirsi nei comprensori di bonifica montana nonche' quelle previste nei piani generali di sviluppo, predisposti ai sensi della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. In pendenza dell'approvazione dei piani generali di bonifica montana o di sviluppo, l'urgenza e l'indifferibilita' di tali opere viene riconosciuta con l'atto di approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse. Le opere di competenza privata previste dai piani generali di bonifica montana e interessanti piu' fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate di interesse comune, nonche' urgenti ed indifferibili, con provvedimento del Presidente della giunta regionale e dallo stesso affidate al concessionario delle opere di competenza statale. La Comunita' montana sostituisce nell'esecuzione gli enti, persone fisiche o giuridiche, inadempienti. Il presente articolo sostituisce gli articoli 21 e 22 della legge 25 luglio 1952, n. 991 .