Legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Art. 6Attuazione del piano di sviluppo economico-sociale
TITOLO I ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
La realizzazione del piano generale di sviluppo e dei piani annuali di intervento e' affidata alla Comunita' montana. Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunita' montana predispone, coordina e attua i programmi di intervento. Puo' delegare ad altri enti, di volta in volta, le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267))