Legge 29 novembre 1971, n. 1080 Art. 3
Le disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1221 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai servizi di navigazione interna in regime di concessione. Le disposizioni medesime sono altresi' applicate anche agli impianti aperti all'esercizio posteriormente alla data del 1° luglio 1952. Per gli impianti per i quali non sia stata ancora data applicazione alla legge 2 agosto 1952, n. 1221 , le sovvenzioni, da determinarsi con decorrenza dal primo esercizio annuale di cui si accerta la passivita', potranno superare i limiti stabiliti dall'articolo 2 della stessa legge.