Legge 25 novembre 1971, n. 1041 Art. 2
TITOLO I GESTIONI FUORI BILANCIO NELL'AMBITO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NON AUTORIZZATE DA LEGGI SPECIALI
Le norme di cui all'articolo 1 si applicano agli agenti contabili dello Stato ed in genere a tutti coloro che a qualsiasi titolo introitino le somme indicate nell'articolo stesso.