Legge 20 novembre 1971, n. 1062 Art. 8
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N.490)) Nelle vendite alle aste dei corpi di reato, e' fatto obbligo all'ufficio procedente di provvedere alle forme di pubblicita', alle annotazioni e alle dichiarazioni indicate nel primo comma e relative alla non autenticita' delle opere ed oggetti confiscati.