Legge 11 novembre 1971, n. 1093 Art. 2
Gli ordini professionali sono autorizzati ad esigere, da ciascuno di coloro ai quali verra' rilasciato il diploma di abilitazione definitiva in forza delle norme stabilite dall'articolo precedente, il corrispettivo individuale degli oneri sostenuti dagli ordini stessi in applicazione delle norme anzidette.