Legge 11 novembre 1971, n. 1046 Art. 2
L' articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 179 , e' sostituito dal seguente: "Sono iscritti alla Cassa tutti gli ingegneri ed architetti che possono per legge esercitare la libera professione. A decorrere dal 1 gennaio 1972 sono esclusi dalla iscrizione alla Cassa gli ingegneri ed architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attivita' esercitata".