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Legge 5 novembre 1971, n. 1086 · Legge 5 novembre 1971, n. 1086 — Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

Legge 5 novembre 1971, n. 1086 Art. 6Relazione a struttura ultimata

CAPO I DISPOSIZIONI PRECETTIVE

In KraftAmtlicher Text

A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori depositera' al genio civile una relazione, in duplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, esponendo: a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 20; b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione; c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme. Delle due copie della relazione, una sara' conservata agli atti del genio civile e l'altra, con l'attestazione dell'avvenuto deposito, sara' restituita al direttore dei lavori che provvedera' a consegnarla al collaudatore unitamente agli atti indicati nel quarto comma dell'articolo 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.