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Legge 5 novembre 1971, n. 1086 · Legge 5 novembre 1971, n. 1086 — Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

Legge 5 novembre 1971, n. 1086 Art. 3Responsabilit

CAPO I DISPOSIZIONI PRECETTIVE

In KraftAmtlicher Text

Il progettista ha la responsabilita' diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilita' della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualita' dei materiali impiegati, nonche', per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.