Legge 5 novembre 1971, n. 1086 Art. 21Emanazione di norme tecniche
CAPO IV NORME TRANSITORIE E FINALI
Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche, emanera' entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente, ogni biennio, le norme tecniche alle quali dovranno uniformarsi le costruzioni di cui alla presente legge.