Legge 29 ottobre 1971, n. 889 Art. 15Prescrizione dei contributi e automaticita' delle prestazioni
CAPO III. LA CONTRIBUZIONE
I contributi dovuti e non versati al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto si prescrivono nel termine di dieci anni dalla data in cui dovevano essere versati. I contributi dovuti nei limiti della prescrizione decennale sono considerati utili ai fini sia del diritto che della misura delle prestazioni a carico del Fondo, anche quando non siano stati effettivamente riscossi.