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Legge 29 ottobre 1971, n. 889 · Legge 29 ottobre 1971, n. 889 — Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto

Legge 29 ottobre 1971, n. 889 Art. 15Prescrizione dei contributi e automaticita' delle prestazioni

CAPO III. LA CONTRIBUZIONE

In KraftAmtlicher Text

I contributi dovuti e non versati al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto si prescrivono nel termine di dieci anni dalla data in cui dovevano essere versati. I contributi dovuti nei limiti della prescrizione decennale sono considerati utili ai fini sia del diritto che della misura delle prestazioni a carico del Fondo, anche quando non siano stati effettivamente riscossi.