Legge 22 ottobre 1971, n. 865 Art. 73
TITOLO V EDILIZIA AGEVOLATA E CONVENZIONATA AGEVOLAZIONI FISCALI
L'esenzione dall'imposta sui fabbricati si applica per un periodo di 25 anni per gli edifici realizzati su aree date in concessione ai sensi dell'articolo 35 e per un periodo di 15 anni per quelli realizzati su aree cedute in proprieta' ai sensi dello stesso articolo.