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Legge 22 ottobre 1971, n. 865 · Legge 22 ottobre 1971, n. 865 — Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata

Legge 22 ottobre 1971, n. 865 Art. 71

TITOLO IV PROGRAMMI PUBBLICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE

In KraftAmtlicher Text

Le cooperative edilizie che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge devono essere rette e disciplinate dai principi della mutualita', senza fini di speculazione privata e devono essere costituite esclusivamente da soci aventi i requisiti soggettivi necessari per essere assegnatari di alloggi economici e popolari ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, e che siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile annuo non superiore a 4 milioni di lire. Sono fatte salve le particolari disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 .