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Legge 22 ottobre 1971, n. 865 · Legge 22 ottobre 1971, n. 865 — Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata

Legge 22 ottobre 1971, n. 865 Art. 63

TITOLO IV PROGRAMMI PUBBLICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE

In KraftAmtlicher Text

Presso ciascun Istituto autonomo per le case popolari e costituita una commissione tecnica cosi' composta: dal presidente dell'istituto, che la presiede; dall'ingegnere capo del genio civile; dall'assessore all'edilizia o all'urbanistica del comune interessato; da un rappresentante tecnico della Gestione case per lavoratori, per i programmi di sua competenza; dal capo dell'ufficio tecnico dell'istituto; da due tecnici nominati dalla Regione, scelti tra gli iscritti agli albi dei tecnici del ramo; da un rappresentante delle cooperative, nominato dalla Regione su proposta delle associazioni nazionali delle cooperative giuridicamente riconosciute. I suddetti componenti possono designare un sostituto nei casi di assenza o di impedimento. Alla seduta della commissione puo' partecipare, senza diritto di voto, il professionista progettista.