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Legge 22 ottobre 1971, n. 865 · Legge 22 ottobre 1971, n. 865 — Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata

Legge 22 ottobre 1971, n. 865 Art. 55

TITOLO IV PROGRAMMI PUBBLICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE

In KraftAmtlicher Text

I fondi di cui alle lettere c) e d) del successivo articolo 67 sono destinati per: a) la costruzione di alloggi destinati alla generalita' dei lavoratori dipendenti nella misura non inferiore al 60 per cento e di case-albergo per studenti, lavoratori, lavoratori immigrati e persone anziane nella misura non superiore al 5 per cento dei fondi stessi; b) interventi per la costruzione di alloggi destinati ai dipendenti di imprese, ammesse a costruire direttamente alle condizioni di cui all'articolo 56, nella misura non superiore al 10 per cento dei fondi stessi; c) finanziamenti di cooperative costituite tra lavoratori dipendenti, le quali concorrono alla costruzione degli alloggi con l'apporto dell'area, nella misura non superiore al 15 per cento dei fondi stessi; d) prestiti individuali per la costruzione e l'acquisto di alloggi o miglioramento o risanamento di alloggi di proprieta' dei richiedenti a valere sul fondo di rotazione in misura non superiore al 10 per cento; e) interventi di ristrutturazione, risanamento o restauro conservativo di interi complessi edilizi compresi nei centri storici per una quota gravante nella percentuale dei fondi destinata alla generalita' dei lavoratori.