Legge 22 ottobre 1971, n. 865 Art. 40
TITOLO III MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 17 AGOSTO 1942, N. 1150, 18 APRILE 1962, N. 167 E 29 SETTEMBRE 1964, n. 847
All' articolo 19 della legge 18 aprile 1962, n. 167 , le parole: "... utilizzate in proprio dagli enti di cui al terzo comma dell'articolo 10" sono sostituite con le parole: "... utilizzate dagli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie".