Legge 22 ottobre 1971, n. 865 Art. 29
TITOLO III MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 17 AGOSTO 1942, N. 1150, 18 APRILE 1962, N. 167 E 29 SETTEMBRE 1964, n. 847
Il primo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167 , e' sostituito dal seguente: "L'estensione delle zone da includere nei piani e' determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non puo' eccedere quella necessaria a soddisfare il 60 per cento del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato".