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Legge 9 ottobre 1971, n. 979 · Legge 9 ottobre 1971, n. 979 — Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Romania per il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso e scambi di note, concluso a Roma il 23 gennaio 1968

Legge 9 ottobre 1971, n. 979 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Le domande per ottenere gli indennizzi previsti dalla presente legge devono essere presentate al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa. Le domande gia' presentate all'Amministrazione dello Stato sono valide agli effetti del comma precedente.