Legge 9 ottobre 1971, n. 979 Art. 6
Le domande per ottenere gli indennizzi previsti dalla presente legge devono essere presentate al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa. Le domande gia' presentate all'Amministrazione dello Stato sono valide agli effetti del comma precedente.