Legge 14 agosto 1971, n. 907 Art. 5
La cessione in proprieta' alla Regione dei beni immobili di cui al precedente articolo 4 sara' disposta, senza corrispettivo in denaro, alla condizione che i beni stessi siano destinati ad usi scolastici, culturali e sportivi a favore della gioventu', con i conseguenti oneri futuri a carico dell'Amministrazione regionale.