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Legge 14 agosto 1971, n. 907 · Legge 14 agosto 1971, n. 907 — Trasferimento di beni immobili dello Stato e della ex GIL alla regione Valle d'Aosta

Legge 14 agosto 1971, n. 907 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

La cessione in proprieta' alla Regione dei beni immobili di cui al precedente articolo 4 sara' disposta, senza corrispettivo in denaro, alla condizione che i beni stessi siano destinati ad usi scolastici, culturali e sportivi a favore della gioventu', con i conseguenti oneri futuri a carico dell'Amministrazione regionale.