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Legge 14 agosto 1971, n. 907 · Legge 14 agosto 1971, n. 907 — Trasferimento di beni immobili dello Stato e della ex GIL alla regione Valle d'Aosta

Legge 14 agosto 1971, n. 907 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Su istanza del Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, documentata con il deposito di una copia dei decreti ministeriali di trasferimento dei sopracitati beni immobili, i competenti uffici statali locali provvederanno alle operazioni di trascrizione e registrazione necessarie per le volturazioni e le intestazioni catastali a favore della regione Valle d'Aosta dei beni immobili di cui all'articolo 1 della presente legge. Le operazioni e gli atti relativi alla trascrizione e al trasferimento dei beni immobili di cui si tratta saranno esenti da ogni tributo o diritto fiscale.