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Legge 14 agosto 1971, n. 845 · Legge 14 agosto 1971, n. 845 — Contributo all'Ufficio internazionale delle epizoozie con sede in Parigi

Legge 14 agosto 1971, n. 845 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Il contributo annuo, previsto all' articolo 2 del regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441 , convertito nella legge 3 agosto 1928, n. 1961 , per l'adempimento degli impegni derivanti dall'Accordo di Parigi del 25 gennaio 1924, per la creazione di un Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede in Parigi, e' stabilito, a partire dall'anno 1970, in franchi francesi 50.201.