Legge 14 agosto 1971, n. 822 Art. 10
Il provento della tassa supplementare di ancoraggio nel porto di Trieste e' devoluto al locale Ente autonomo del porto. Esso e' accertato dall'autorita' marittima, riscosso a cura dell'amministrazione della dogana e corrisposto all'Ente al netto delle spese di esazione da versare all'erario.