Legge 14 agosto 1971, n. 822 Art. 1
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1967, n. 589 , e' sostituito dal seguente: "Esso e' ente pubblico economico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile".
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1967, n. 589 , e' sostituito dal seguente: "Esso e' ente pubblico economico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile".