Legge 14 agosto 1971, n. 817 Art. 17
Per le operazioni di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590 , e' abolita la autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il limite di reddito imponibile catastale previsto per le operazioni di cui al primo comma dello stesso articolo e' fissato in lire ottomila.