Legge 14 agosto 1971, n. 817 Art. 14
Per l'attuazione della presente legge rimangono ferme le norme emanate con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1965, n. 1390 , per l'attuazione della legge 26 maggio 1965, n. 590 , in quanto non in contrasto con la presente legge, salvo diverse disposizioni delle leggi regionali.